Descrizione
La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160, art. 1, commi 738-783) ha attuato l’unificazione IMU – TASI, cioè l’assorbimento della TASI nell’IMU.
La nuova IMU mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi, disciplinati dalla normativa vigente nel 2019.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento:
- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.
Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’Art.1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO |
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia 16 giugno per l’Acconto e 16 dicembre per il Saldo, resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno
IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA, LA PRIMA RATA DA CORRISPONDERE È PARI ALLA METÀ DI QUANTO VERSATO A TITOLO DI IMU PER L'ANNO 2023 (versando l’importo da corrispondere con il codice tributo IMU ovvero 3918 (in caso di altri fabbricati (seconde case e altri immobili) o vedi tabella seguente;
CODICI PER IL VERSAMENTO |
CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI BARANELLO: A616
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | ||
Aliquota | COMUNE | STATO | |
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CAT. A/1 – A/8 – A/9) | 6 per mille | 3912 | - |
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI (SECONDE CASE E ALTRI IMMOBILI) | 10,60 per mille |
3918 |
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IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 | |
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D - INCREMENTO COMUNE | 3 per mille | 3930 | |
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI AD USO STRUIMENTALE APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D1 e D10 (Rurali) | 1 per mille | 3913 | |
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI | 10,60
per mille |
3916 |
Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti consultare il sito istituzionale del Comune di Baranello http://www.comune.baranello.cb.it - oppure contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Baranello al seguente indirizzo di posta elettronica: comunedibaranello.cb@virgilio.it o telefonicamente allo 0874460406 |